• 12/16/2022

Scacco matto al Molise!

Ora si attendono le decisioni della regione e della commissione di valutazione

di Vincenzo Iacovino (da controvento.online) 

16 dicembre 2022

Ora si attendono le decisioni della regione e della commissione di valutazione

Per chi ci vuole capire, riportiamo di seguito una storia di ordinaria follia amministrativa e giudiziaria:

ANTEFATTO

E ‘ noto ai molisani che nel Molise e più precisamente nel cuore del Sannio e nelle vicinanze del Tratturo Celano-Foggia, all’interno della Riserva MAB a 1.027 m di altezza slm, sorge il Borgo di Pietrabbondante. La sua nascita si ascrive tra il IX ed il X secolo, in epoca longobarda quando fu capoluogo di una delle 34 contee del Ducato di Benevento: la Contea dei Borrello, una potente famiglia feudale.
Le abitazioni sono addossate l’una all’altra, incastonate nella pietra, quasi a cercare riparo tra le braccia forti della montagna.
Tre maestosi rilievi di origine calcarea affiorano dal terreno, sovrastano le case e disegnano una inconfondibile sagoma (Skiline) riconoscibile da ogni dove: Le Morge. Dalla sommità di una di esse, la Morgia del Castello, è possibile scoprire diversi paesi, perdersi in vedute e paesaggi mozzafiato e addirittura vedere il mare nelle giornate serene. Questo piccolo Borgo, dove il vento è il padrone e scandisce le giornate, è affascinante anche per la sua posizione alle falde del monte Caraceno: una cupola verdeggiante piena di natura silente ed incontaminata con distese di boschi e un’ampia biodiversità floristica e arborea, che sulla sua cima, protegge e conserva resti megalitici di fortificazioni sannitiche.
La storia di questo “angolo di mondo tra cielo e terra” in realtà ha inizio circa 2.500 anni fa, quando la civiltà sannita decise di realizzare proprio nelle immediate vicinanze dell’attuale borgo di Pietrabbondante il proprio centro religioso e sociale più importante. A memoria perenne di tale avvenimento storico, Pietrabbondante possiede oggi la più pregevole area archeologica del mondo italico, il Santuario della Nazione Sannitica, che si estende su un declivio del monte Caraceno e domina un vasto comprensorio dell’Alto Molise. Il complesso monumentale, afferente al Ministero della Cultura, custodito e aperto regolarmente al pubblico, costituisce nell’ambito regionale uno dei maggiori fulcri di interesse per i visitatori italiani e stranieri. Per gli aspetti storici, istituzionali, religiosi, linguistici e artistici, le nostre conoscenze sul Sannio antico si basano infatti in grande misura sulle testimonianze archeologiche restituite dagli scavi di Pietrabbondante. Il sito comprende un esempio di raffinata e rara architettura ellenistica, un teatro costruito in pietra da taglio, conservato assai meglio di quelli della stessa epoca esistenti in Grecia e in Italia. Restaurato in anni recenti con la ricomposizione degli elementi smembrati rinvenuti nel corso dello scavo, il monumento ha integralmente riacquisito i caratteri formali originali nella cavea e negli archi di accesso all’orchestra. Vi si tengono annualmente rappresentazioni di teatro classico e contemporaneo, le quali hanno contribuito a diffonderne l’immagine, rendendo Pietrabbondante sede ambita anche per sperimentazioni teatrali di avanguardia. Il sito archeologico, caratterizzato da resti monumentali in un contesto naturale ricco di specie vegetali antiche e di fauna selvatica, configura uno straordinario paesaggio storico. L’intero complesso si sviluppa su uno spazio di circa 15 ettari, a circa mille metri di altitudine, e si apre sulla vastissima prospettiva di alture e paesi arroccati in successione verso un lontano orizzonte.
Pietrabbondante è un perfetto connubio tra natura, arte, storia e archeologia che testimonia l’esistenza di insediamenti umani sin da epoche remote. Tanta magnificenza e bellezza è ogni anno ammirata da migliaia di visitatori. La sola area archeologica registra un flusso medio annuo di 20.000 visitatori, posizionandosi, da anni, al primo posto tra i siti più visitati della Nostra Regione.

PREMESSA

Passiamo ad analizzare i fatti che hanno portato alla vertenza.

Con determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale n. 35 del 4.03.2022 (oltre che gli atti connessi), sono stati approvati gli esiti della procedura “Manifestazione di interesse rivolta ai Comuni del Molise, finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante, individuato dalla Regione, d’intesa con i Comuni”.
Con Deliberazione n. 21 del 21.01.2022, concernente il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 Turismo e Cultura – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” – Linea di Azione A”, la Giunta Regionale del Molise ha recepito le Linee di indirizzo di cui alla nota del Ministero della Cultura del 9.12.2021, nonché ha approvato l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni del Molise per la “Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, caratterizzati da un indice di spopola-mento progressivo rilevante”;
Con determinazione direttoriale n. 3 del 24.1.2022, l’Amministrazione regionale ha emanato il relativo avviso pubblico, con fissazione del termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni per il giorno 15.2.2022;
Alla procedura selettiva hanno preso parte, oltre al Comune ei Pietrabbondante, altri trentuno comuni molisani;
Con determinazione regionale n. 23 del 16.2.2022, è stata nominata la Commissione di Valutazione che, nel corso delle sedute del 18 e del 25 febbraio 2022, nonché dell’1, del 2 e del 3 marzo 2022, ha preso atto delle manifestazioni di interesse tempestivamente pervenute, ha adottato apposito format di valutazione predisposto dalla segreteria tecnica, ha adottato una griglia di punteggi predeterminata, ha ravvisato l’ammissibilità di tutte le istanze pervenute, ha valutato i progetti presentati, nonché ha formato la graduatoria di merito dei candidati, con l’assegnazione del punteggio più elevato al Comune di Pietrabbondante (86 punti), seguito dal Comune di Castel del Giudice (destinatario di 79 punti);
Con determinazione n. 35 del 4.3.2022, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale ha approvato gli esiti della procedura, dando indirizzo alla Commissione di Valutazione, con il supporto della Segreteria Tecnica, di proseguire nelle attività di competenza per la redazione dello Studio di Fattibilità da presentare al Ministero della Cultura entro il 15.3.2022;
Va detto che la scelta fatta dalla è stata avallata dal Ministero al punto che il progetto del Comune dei Pietrabbondante è stato ritenuto il progetto migliore tra i 20 borghi delle regioni italiane.
Sta di fatto che il Comune dei Castel del Giudice ha promosso ricorso la TAR ravvisando l’illegittimità degli atti procedurali, in quanto, da un lato, non avrebbe potuto essere ammessa la candidatura del Comune di Pietrabbondante, dall’altro, la valutazione del relativo progetto sarebbe stata erronea;
Ha resistito il comune dei Pietrabbondante spiegando ricorso incidentale per illegittima perimetrazione del borgo e conseguente illegittima dichiarazione dello spopolamento sull’intero borgo.
Il Tar ha rigettato il ricorso principale, provvedendo, per l’effetto, alla dichiarazione di improcedibilità sia del ricorso incidentale proposto dal Comune di Pietrabbondante per sopravvenuta carenza di interesse, sia del ricorso incidentale proposto in via subordinata dal ricorrente principale. Il Comune dei Castel del Giudice ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tar, deducendone l’erroneità con l’articolazione di plurimi motivi di impugnazione.
Il Comune di Pietrabbondante si è parimenti costituito in giudizio, resistendo al ricorso con una memoria incentrata su specifiche contestazione degli avversi motivi di appello; l’Amministrazione comunale ha, altresì, proposto “appello incidentale condizionato”.

I MOTIVI DI APPELLO
DEL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE
E LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta dal Comune di Castel del Giudice l’erroneità del capo della sentenza con cui il Tar ha escluso che il limite delle “trecento unità abitative” fosse da considerare tassativo e inderogabile, trattandosi, secondo quanto statuito dal primo giudice, di indice valevole soltanto per accertare la coerenza delle scelte compiute dai comuni partecipanti rispetto a quanto previsto dalle linee di indirizzo ministeriali.

Le linee di indirizzo ministeriali nell’illustrare la linea di Azione A (progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati), hanno accolto un’apposita definizione di “borghi”, facendo riferimento ai “piccoli insediamenti storici che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici; nel caso di piccoli e piccolissimi comuni possono coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre in tutti gli altri casi sono da intendersi come nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso”;

• nel definire i criteri per l’individuazione del borgo, hanno operato un puntuale
riferimento all’ “insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del patrimonio edilizio in abbandono”, precisando, da un lato, che “nel caso di piccoli e piccolissimi comuni il borgo oggetto di intervento potrà coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre nelle realtà comunali più grandi per borgo è da intendersi un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso”; dall’altro, che “ai fini della selezione del borgo va fatto riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso (di norma non superiore alle 300 unità)”.
L’avviso pubblico approvato dall’Amministrazione regionale, parimenti, ha preso in considerazione la definizione di borgo e i criteri da applicare ai fini della sua individuazione, prevedendo:
• nella sezione deputata alla definizione dei soggetti beneficiari e dell’oggetto della candidatura, che “per borghi si intendono i piccoli insediamenti storici che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici; nel caso di piccoli e piccolissimi comuni possono coincidere con il centro urbano del territorio comunale, mentre in tutti gli altri casi, sono da intendersi come nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso. Ai fini della identificazione del borgo va fatto riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso che devono essere, di norma, non superiore alle 300 unità”;
• nella sezione deputata all’individuazione dei requisiti della proposta progettuale che i requisiti del borgo storico dovevano essere quelli dell’“Insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del patrimonio edilizio in abbandono. Nel caso di piccoli e piccolissimi comuni il borgo oggetto di intervento potrà coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre, nelle realtà comunali più grandi, per borgo è da intendersi un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso. Ai fini della selezione del borgo va fatto riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso, le quali, di norma, non devono essere superiori alle 300 unità”;
• nella sezione deputata alla definizione dei criteri per la selezione, che “La Commissione appositamente nominata verificherà in primis la sussistenza dei requisiti di ammissibilità che sono riconducibili a: […] requisiti del borgo secondo la definizione contenuta nelle linee guida. A tal fine il borgo candidato dovrà necessariamente avere una percentuale del patrimonio edilizio in abbandono almeno pari al 30%, un numero di unità immobiliari residenziali non superiore a 300, avere un tasso di diminuzione della popolazione residente negli ultimi 20 anni almeno pari al 8% (la percentuale deve essere calcolata su dati ufficiali ISTAT al 01/01/2001 vs 01/01/2021) …”, con la precisazione che soltanto le candidature ritenute ammissibili sarebbero state oggetto di valutazione;
• nell’allegato B, recante il modulo per la manifestazione di interesse, la necessità di indicare, tra l’altro, il “Numero unità abitative (di norma non superiore a 300)

Pertanto, secondo la volontà formale della Regione Molise espressa nella sezione dell’avviso pubblico deputata alla definizione dei criteri per la selezione, “La Commissione appositamente nominata verificherà in primis la sussistenza dei requisiti di ammissibilità che sono riconducibili a: […] requisiti del borgo secondo la definizione contenuta nelle linee guida e pertanto avrebbe dovuto fare riferimento al dato numerico indicativo “di norma non superiore a 300 unità immobiliari residenziali”.
Alla stregua di tali riferimenti testuali, emerge che il requisito riferito al numero di unità immobiliari costituiva apposito criterio selettivo e un preciso parametro numerico da rispettare ai fini dell’ammissibilità della candidatura.
Nel giudizio davanti ai giudici le opposte tesi difensive fanno leva proprio sulla locuzione indicativa “di norma non superiore a 300 unità immobiliari residenziali”, ritenendo:

• il Comune di Pietrabbondante e il Ministero della Cultura che, in virtù di tale espressione, il requisito in esame non fosse escludente, risultando ammissibili anche le candidature di borghi caratterizzati da un numero di unità immobiliari residenziali superiori al relativo valore;
• il Comune di Castel del Giudice, che a differenza di tutti i comuni partecipanti aveva fatto una perimetrazione del borgo, ritiene che una tale locuzione non potesse, comunque, impedire la configurazione di una clausola escludente, tenuto conto anche del fatto che la relativa espressione non era riprodotta nella sezione dell’avviso pubblico deputata all’individuazione dei criteri di selezione.
Nonostante il dato indicativo della locuzione indicativa “di norma” indicato dalle linee ministeriali, nella sezione dell’avviso pubblico delle Regine Molise, deputata alla definizione dei criteri per la selezione del progetto, per il Consiglio di stato (d’ora in poi CdS) il requisito riferito al numero delle 300 unità immobiliari residenziali, contraddittoriamente e confusamente individuato dalla Regione nonostante il richiamo espresso alle linee ministeriali, non soltanto costituiva apposito criterio selettivo, ma richiamava un preciso parametro numerico da rispettare ai fini dell’ammissibilità della candidatura. Di conseguenza per il CdS il Comune di Pietrabbondante, non rispettando un requisito posto a pena di inammissibilità della candidatura, dato dal numero massimo di unità immobiliari residenziali pari a 300, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura.

I MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE
DEL COMUNE DI PIETRABBONDANTE
E LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di stato pur accogliendo l’appello principale promosso dal comune di Castel del Giudice, ha accolto anche l’appello incidentale promosso dal Comune dei Pietrabbondante.

Con il primo motivo di appello incidentale il Comune di Pietrabbondante deduce che il Comune dei Castel del Giudice, al fine di poter rientrare nelle 300 unità abitative, avrebbe effettuato un l’illegittima perimetrazione del Borgo, in violazione del paragrafo 4 delle linee di indirizzo, sulle modalità attuative dell’intervento 2.1, in relazione alla nozione di borgo rilevante ai fini del finanziamento in contestazione.

Secondo tali linee ministeriali, a fronte di comuni dalle piccole o piccolissime dimensioni, il borgo “andrà a coincidere con l’intero centro urbano” mentre per i comuni dalle più grandi dimensioni occorrerebbe avere riguardo ai nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso.
Per l’effetto, essendo il Comune di Castel del Giudice un comune dalle piccole o piccolissime dimensioni, non sarebbe stato possibile effettuare perimetrazioni interne al centro urbano.
Di contro, il Comune di Castel del Giudice avrebbe operato una siffatta perimetrazione – ciò, per superare talune criticità derivanti dall’asserita carenza dei criteri selettivi riferiti al numero di abitazioni residenziali, alla percentuale di immobili in stato di abbandono e al tasso di diminuzione della popolazione residente negli ultimi 20 anni –, in tale modo violando le linee guida del Ministero e la lex specialis della procedura in contestazione.
Per il CdS perché il borgo possa essere perimetrato nell’ambito del centro urbano, occorre che emerga un’area territoriale autonomamente riconoscibile in ragione di una propria struttura insediativa storica e della continuità dei suoi tessuti edilizi storici: soltanto in tali ipotesi, infatti, è possibile individuare un borgo suscettibile di autonoma considerazione, in quanto prevalentemente isolato e/o separato rispetto alla rimanente parte del territorio comunale, come tale integrante gli estremi dell’insediamento storico della relativa comunità locale.
Ove, invece, non sia ravvisabile una tale cesura nei tessuti edilizi comunali – non essendo distinguibili i tessuti storici da quelli moderni, stante una progressiva e continua evoluzione dell’insediamento locale, tale da impedire la precisa individuazione del suo perimetro storico e originario – a fronte di piccoli e piccolissimi comuni, il borgo storico non potrebbe che coincidere con l’intero centro urbano.
Alla luce di tale considerazione, per il CdS il primo motivo di appello proposto dal Comune di Pietrabbondante, se è infondato nella parte in cui predica una circostanza -la necessaria coincidenza (nei Comuni piccoli o piccolissimi) del borgo storico e del centro urbano – smentita dalla lex specialis della procedura, deve essere accolto nella parte in cui deduce un’illegittimità dell’operato amministrativo, per avere la Commissione di valutazione, da un lato, espressamente riscontrato alcuni elementi di continuità tra la porzione di territorio costituente il borgo candidato dal Comune di Castel del Giudice e le altre parti del tessuto edilizio urbano, dall’altro, ammesso la candidatura del relativo concorrente, nonostante la lex specialis imponesse una precisa perimetrazione del borgo storico come area prevalentemente isolata e/o separata dal resto del centro urbano, suscettibile di autonoma considerazione ai fini selettivi.
Per i giudici tale modus procedendi non può ritenersi immune dai vizi di legittimità censurati dall’appellante incidentale, non comprendendosi per quali ragioni la Commissione di valutazione, a fronte di un Comune comunque caratterizzato dalle piccole dimensioni (anche in ragione del numero di abitanti attualmente residenti, pari a 318, per come dichiarato dal Comune nel modulo per la manifestazione di interesse), abbia ritenuto correttamente perimetrato un borgo storico in relazione al quale, tuttavia, “si riscontrano alcuni elementi di continuità della porzione di territorio identificata come borgo con altre parti del tessuto edilizio urbano” (scheda di valutazione del 3.3.2022).
Per i giudici, la presenza di tali elementi di continuità, anziché condurre ad una valutazione (peraltro, perplessa) di apparente conformità ai requisiti di ammissibilità (“la perimetrazione sembra rispondere ai requisiti”, come riportato nella scheda di valutazione del 3.3.2022), avrebbe dovuto determinare, in assenza di una diversa motivazione da rendere all’esito di un’adeguata istruttoria, un giudizio negativo, non facendosi questione di un nucleo storico autonomo, prevalentemente isolato e/o separato dalla parte rimanente del tessuto edilizio urbano.
In buona sostanza per i giudici una volta che la Commissione ha rilevato che il comune di Castel del Giudice ha fatto una perimetrazione del borgo e avendo “riscontrato alcuni elementi di continuità della porzione di territorio identificata come borgo con altre parti del tessuto edilizio urbano” (scheda di valutazione del 3.3.2022) avrebbe dovuto escludere il Comune di Castel del Giudice.
E difatti per il Consiglio di Stato la decisione assunta in sede amministrativa risulta, dunque, inficiata da un difetto di istruttoria e di motivazione, non emergendo le ragioni per cui i rilevati elementi di continuità tra l’area perimetrata dal Comune e le altre parti del tessuto edilizio urbano fossero, comunque, compatibili con il frazionamento del centro urbano.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il primo motivo di appello incidentale deve essere accolto, nella parte in cui tende a valorizzare una contraddittorietà dell’azione amministrativa, per avere la Commissione di valutazione, da un lato, rilevato elementi di continuità tra l’area perimetrata come
borgo storico e la parte rimanente del tessuto edilizio urbano; dall’altro, ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione del borgo storico; ciò, senza specificare le ragioni per cui i rilevati elementi di continuità fossero compatibile con l’emersione (nell’ambito del centro urbano) di un’area territoriale autonoma, prevalentemente separata o isolata rispetto al rimanente territorio comunale, configurante l’insediamento storico della comunità locale.
Per il Consiglio di Stato l’Amministrazione regionale, nella fase di riedizione del potere, dovrà riesaminare la candidatura del Comune di Castel del Giudice, provvedendo, all’esito di un’adeguata istruttoria, all’adozione di una motivata decisione che dia conto dell’integrazione o meno dei requisiti del borgo storico in relazione all’area perimetrata dall’odierno appellante principale. Tale decisione influirà sui criteri di selezione della candidatura (numero di unità immobiliari residenziali, percentuale del patrimonio edilizio in abbandono e percentuale di spopolamento), che dovranno essere computati in relazione all’intero centro urbano, ove non sia possibile individuare una porzione territoriale (nell’ambito del centro urbano) dotata dei requisiti propri del borgo storico.

Con il secondo motivo di appello incidentale proposto dal Comune di Pietrabbondante, accolto dal Consiglio di Stato, si censurata l’erronea applicazione dell’indice di spopolamento pari all’8%.

In particolare il Comune di Castel del Giudice, se da un lato, ha determinato il calcolo delle unità immobiliari di categoria A e la percentuale in stato di abbandono con riferimento alla sola area perimetrata (cosi definita per evitare di sforare il limite delle 300 unità immobiliari residenziali); dall’altro, ha operato diversamente in relazione alla percentuale di spopolamento degli ultimi 20 anni del borgo, come “facilmente evincibile dallo stesso allegato B” presentato dal Comune di Castel del Giudice, da cui si desumeva il riferimento all’intero comune quale base di calcolo dell’indice percentuale in esame.
Insomma, una condotta di comodo a seconda delle esigenze numeriche favorevoli al Comune ma di certo in violazione delle regole selettive.
Ed invero il Consiglio di Stato ha precisato che ove l’Amministrazione regionale, nell’esercizio del potere, dovesse confermare la correttezza della perimetrazione del borgo operata dal Comune Castel del Giudice, il tasso di spopolamento non potrebbe essere computato in relazione all’intero territorio comunale, occorrendo avere riguardo al solo borgo così perimetrato.

Con il terzo motivo di appello incidentale proposto dal Comune di Pietrabbondante, viene censurata l’erronea applicazione della percentuale dello stato di abbandono degli immobili.

Anche questo motivo è stato accolto seppure in modo condizionato all’accertamento che dovrà fare l’amministrazione.
Ed invero il Consiglio di Stato ha sancito che: quanto alla necessità di valutare la percentuale dello stato di abbandono degli immobili in relazione all’intero territorio comunale, trattasi di censura che, allo stato, non può trovare accoglimento, occorrendo che l’Amministrazione regionale, nella fase di riedizione del potere, valuti la correttezza della perimetrazione del borgo operata dal Comune di Castel del Giudice (per come precisato nella disamina del primo motivo di appello incidentale). Ove, all’esito di un’adeguata istruttoria e di una congrua motivazione, dovesse essere confermata una tale perimetrazione, allora anche il tasso di abbandono (al pari del numero delle unità immobiliari residenziali e del tasso di spopolamento) dovrebbe essere rapportato a tale porzione territoriale; altrimenti, si dovrà fare riferimento all’intero centro urbano, stante la sua coincidenza con il borgo storico.

LA DECISIONE

Alla stregua delle considerazioni svolte il Consiglio di Stato ha così deciso:
– ha dichiarato inammissibile del ricorso incidentale del Comune di Castel del Giudice (comunque infondato nel merito);

• in accoglimento del primo motivo di appello principale e assorbite le rimanenti censure, ha dichiarato l’annullamento – in riforma della sentenza del TAR –degli atti impugnati n primo grado, nella parte in cui è stata ammessa la candidatura del Comune di Pietrabbondante, nonostante la carenza di un requisito di ammissibilità riferito al numero massimo di unità immobiliari residenziali non superiore a 300;
• in accoglimento (ai sensi e nei limiti sopra indicati) dell’appello incidentale, ha dichiarato l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, nella parte in cui è stata ammessa la candidatura del Comune di Castel del Giudice, da un lato, senza un’adeguata verifica e una sufficiente motivazione in ordine alle ragioni per cui, a fronte di un Comune dalle piccole dimensioni, potesse configurarsi un borgo storico nell’ambito del centro urbano nonostante la presenza di elementi di continuità con il rimanente tessuto edilizio urbano; dall’altro, sulla base di dati contraddittori, riguardanti sotto taluni aspetti (il numero delle unità residenziali immobiliari) un borgo storico non coincidente con il centro urbano, sotto altri aspetti (il tasso di spopolamento) l’intero territorio comunale. Quindi il Comune di Castel del Giudice, salva diversa valutazione, oggi e fuori essendo stata dichiarata nulla la sua candidatura.
Ed invero per i Giudici: acclarata l’assenza dei requisiti di ammissibilità in capo al Comune di Pietrabbondante, per i Giudici residua da verificare nella fase di riedizione del potere, a cura dell’Amministrazione procedente:
a) la correttezza della perimetrazione del borgo storico operata dal Comune di Castel del Giudice; nonché
b) all’esito di un tale accertamento (da svolgere attraverso un’adeguata istruttoria, di cui dare conto nella motivazione della decisione all’uopo da assumere), la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della candidatura del Comune di Castel del Giudice, relativamente:
• al numero massimo di unità immobiliari residenziali;
• alla percentuale di spopolamento;
• e alla percentuale del patrimonio edilizio in abbandono.
Requisiti che dovranno essere rapportati all’area territoriale per come perimetrata dal concorrente soltanto ove si accerti la possibilità di qualificare tale area come borgo storico (alla luce dei requisiti indicati dalla lex specialis e precisati con la presente sentenza), altrimenti dovendo procedersi ad una verifica dei requisiti de quibus in relazione all’intero centro urbano.
RIFLESSIONI
Va subito detto che la decisione assunta dal Consiglio di Stato, che si fonda su una interpretazione logica e sistematica della volontà della regione, è manifestamente errata e illogica considerato che la stessa regione ha espresso formalmente ed esplicitamente la sua volontà nella sezione dell’avviso pubblico deputata alla definizione dei criteri per la selezione dei progetti, sancendo che “La Commissione appositamente nominata verificherà in primis la sussistenza dei requisiti di ammissibilità che sono riconducibili a: […] requisiti del borgo secondo la definizione contenuta nelle linee guida e che pertanto avrebbe dovuto fare riferimento al dato numerico indicativo “di norma non superiore a 300 unità immobiliari residenziali” .

In ogni caso è opportuno chiedersi: se il dato inerente alle 300 unita doveva essere interpretato in modo stringente e non in modo indicativo, quanti dei 31 borghi molisani hanno rispettano tale requisito? La risposta e’ semplice: quasi nessuno tranne il Comune dei Castel del Giudice che per rientrate nelle 300 unita ha pensato bene di perimetrare il centro storico. Condotta singolare che ha portato all’annullamento della sua candidatura, che oggi deve essere oggetto di nuova valutazione da parte della commissione nonostante questa si sia già espressa, evidenziando l’illegittimità della perimetrazione senza poi escludere il comune di Castel del Giudice per violazione dei criteri selettivi indicati a pena di esclusione.

Ma la cosa oltremodo singolare è che a promuovere il ricorso, contestando la sussistenza dei requisiti in capo ad altri comuni, è stato il Comune di Castel del Giudice il cui progetto doveva essere escluso dalla commissione dal momento che ha rilevato una illegittima perimetrazione del borgo per aver“riscontrato alcuni elementi di continuità della porzione di territorio identificata come borgo con altre parti del tessuto edilizio urbano” (scheda di valutazione del 3.3.2022).

Pertanto, oggi la commissione non deve fare altro che riaccertare tale dato di illegittima perimetrazione, unitamente alla percentuale di spopolamento e di abbandono escludendo il Comune di Castel del Giudice cosa che avrebbe dovuto fare già da prima.

Ma c’è da chiedersi ancora: se il dato inerente alle 300 unita doveva essere interpretato in modo stringente e non in modo indicativo e quasi tutti i comuni molisani non rientrerebbero nelle 300 unità immobiliari residenziali come indicatore di borgo, può dirsi che c’è stata una reale selezione del progetto migliore da finanziare? Il dato reale è purtroppo spietato e la risposta è: no.

Pertanto la Regione e la commissione di fronte ad una decisione del Consiglio di Stato che ha ritenuto di interpretare la volontà dell’ente, in modo difforme da quella formalmente assunta nella sezione dell’avviso pubblico deputata alla definizione dei criteri per la selezione, in modo evidente ed inequivocabile, oggi devono necessariamente ribadire la loro volontà, già manifestata, in modo più evidente e specifica e dare seguito, anche in autotutela, alla valutazione dei progetti considerando il dato delle 300 unità immobiliari residenziali “di norma” quale dato meramente indicativo e non escludente, procedendo alla immediata riedizione della procedura, per come prospettata dal Consiglio di Stato, dando così la possibilità di partecipare a tutti i borghi e scegliere i meglio che il Molise offre.

di Vincenzo Iacovino (da controvento.online) 

Back